INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Roma, 20.1.2004
ALLE
STRUTTURE TERRITORIALI
Oggetto: Autoliquidazione
2003/2004
Guida all'autoliquidazione
Si fa riferimento
alla Tabella A riportata alla pag.14 della Guida al
Calcolo dell'Autoliquidazione per richiamare le
modifiche apportate dall’art.13 del decreto
legislativo 23 dicembre 1999, n.505, all’articolo 48
del T.U.I.R. per quanto concerne in particolare
l’esenzione ai fini fiscali e contributivi delle “erogazioni e spese per
finalità sociali” (punto 8 della Tabella) e delle “azioni offerte ai
dipendenti” (punto 9 della Tabella).
Ci si riferisce più precisamente a quanto
previsto alle lettere f, f bis, g e g bis del comma 2 del citato articolo 48
secondo le quali non concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente:
- “l'utilizzazione
delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei
dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12" (lett. f);
- "le somme erogate dal
datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per frequenza di asili nidi e di colonie
climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per
borse di studio a favore dei medesimi familiari" (lett. f bis);
- "il valore delle azioni
offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla società emittente o
dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno
tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del
predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in
cui avviene la cessione" (lett. g);
- "la differenza tra il
valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto
dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al
valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i
titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale
di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10
per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a
formare il reddito" (lettera g bis).
Si aggiunge altresì che le disposizioni di cui alle lettere g) e g bis) si
applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale è intrattenuto il rapporto di lavoro nonché a quelle
emesse da società che, direttamente o indirettamente controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l’impresa.
Di quanto sopra dovrà essere data puntuale informazione in occasione della
consegna della Guida all’Autoliquidazione nonché in
ogni altra occasione di incontro con i datori di lavoro ed i loro intermediari.
IL
DIRETTORE CENTRALE
f.to (dott. Ennio Di Luca)
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